Libertà religiosa in carcere: la nuova disciplina per i detenuti

Libertà religiosa in carcere: legge n. 126/2026

Il 17 luglio 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 8 luglio 2026, n. 126, contenente le norme che regolano i rapporti tra lo Stato italiano e la Diocesi ortodossa romena d’Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione. L’entrata in vigore del provvedimento è fissata al 1° agosto 2026.

La nuova legge assume particolare rilievo anche per la tutela della libertà religiosa in carcere, perché dedica una disposizione specifica all’assistenza spirituale dei detenuti ortodossi appartenenti alla Diocesi

L’assistenza spirituale ai detenuti ortodossi

L’articolo 6 della legge stabilisce che, negli istituti penitenziari, l’assistenza spirituale dei detenuti ortodossi appartenenti alla Diocesi sia assicurata dai ministri di culto designati dalla stessa organizzazione religiosa.

La Diocesi deve trasmettere all’autorità competente e al Ministero della giustizia l’elenco dei ministri responsabili dell’assistenza spirituale negli istituti penitenziari. I ministri inseriti nell’elenco possono visitare gli istituti senza la necessità di particolari autorizzazioni.

L’assistenza può essere richiesta dal detenuto o dai suoi familiari. Può anche essere proposta dal ministro di culto, purché sia accettata dalla persona detenuta. Le attività devono svolgersi in locali idonei messi a disposizione dall’istituto penitenziario.

La disposizione offre quindi una disciplina precisa sia per l’individuazione dei ministri di culto sia per la trasmissione delle richieste provenienti dai detenuti e dalle loro famiglie.

Libertà religiosa e dignità della persona detenuta

La privazione della libertà personale non comporta la perdita degli altri diritti fondamentali. Tra questi rientra il diritto di professare la propria fede, di istruirsi nella propria religione, di praticarne il culto e di ricevere assistenza spirituale.

L’articolo 26 dell’ordinamento penitenziario riconosce tali diritti ai detenuti e agli internati. Per gli appartenenti alle confessioni diverse da quella cattolica è previsto il diritto di ricevere, su richiesta, l’assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti, nel rispetto delle esigenze di ordine e sicurezza dell’istituto.

La questione, tuttavia, non riguarda esclusivamente l’accesso dei ministri di culto o la celebrazione dei riti. La libertà religiosa della persona detenuta coinvolge anche numerosi aspetti della vita quotidiana: alimentazione, abbigliamento, istruzione religiosa, disponibilità di testi sacri, esposizione di simboli e accesso a trattamenti sanitari compatibili con le proprie convinzioni.

Il pluralismo culturale e confessionale presente negli istituti penitenziari rende quindi necessario un costante bilanciamento tra la tutela dell’identità religiosa della persona e le esigenze di ordine, organizzazione e sicurezza proprie del contesto carcerario.

Il volume Spirito libero di Raffaele Santoro

A questi temi è dedicato il volume di Raffaele Santoro, Spirito libero. Ordinamento penitenziario e libertà religiosa, pubblicato da Merita Edizioni.

L’opera analizza il rapporto tra religioni, culture e sistema penitenziario, muovendo dalla connessione tra la libertà religiosa garantita dall’articolo 19 della Costituzione e la funzione rieducativa della pena prevista dall’articolo 27.

Il volume esamina, in particolare:

  • la disciplina della libertà religiosa negli istituti penitenziari;
  • l’esposizione dei simboli religiosi;
  • le prescrizioni alimentari e il digiuno religioso;
  • il bilanciamento tra libertà religiosa e sicurezza;
  • le limitazioni applicabili nel regime dell’articolo 41-bis;
  • gli interventi delle Regioni e il ruolo dei Garanti dei detenuti;
  • l’assistenza spirituale delle confessioni acattoliche;
  • l’accesso degli imam agli istituti penitenziari;
  • il rapporto tra mediazione culturale e prevenzione della radicalizzazione.

L’assistenza spirituale viene considerata non soltanto come esercizio del culto, ma anche come strumento di ascolto, sostegno personale e ricostruzione dell’identità, capace di contribuire al percorso di rieducazione e di reinserimento sociale della persona detenuta.

Un ordinamento penitenziario sempre più pluralista

La nuova disciplina relativa alla Diocesi ortodossa romena d’Italia rappresenta un’occasione per riflettere sulla necessità di adeguare l’organizzazione penitenziaria alla crescente pluralità culturale e confessionale della popolazione detenuta.

Il riconoscimento della libertà religiosa non può infatti rimanere circoscritto a una dichiarazione formale. Richiede strumenti organizzativi, spazi adeguati, ministri di culto qualificati e procedure che consentano alla persona detenuta di esercitare concretamente il proprio diritto.

Come emerge dal volume di Raffaele Santoro, la tutela della dimensione spirituale costituisce una componente essenziale del rispetto della dignità umana. Anche nella condizione detentiva, la persona conserva la propria identità, la propria coscienza e, dunque, uno spirito libero.

Per approfondire:
Scopri Spirito libero. Ordinamento penitenziario e libertà religiosa di Raffaele Santoro.